Hai mai sentito parlare di Fornitura di Ultima Istanza (FUI)? Beh, se sei qui, sicuramente sarai interessato a conoscere meglio le caratteristiche di questo servizio e, in particolare, quando si attiva e a quali costi.
Una delle domande che, da consumatore, ti sarai posto più spesso è: cosa succede se l’operatore luce e gas dichiara fallimento? E ancora: cosa succede se il cliente è moroso e non paga le bollette?
Due possibilità:
- In caso di procedure che vengono attivate quando, per motivi indipendenti dal consumatore, il servizio del precedente fornitore viene interrotto, si parla di Fornitura di Ultima Istanza. L’operatore luce e gas che fallisce rientra in questa casistica
- In caso di procedure che si attivano a seguito una morosità da parte del cliente, parliamo di procedura di default
Tornando alla FUI, c’è da dire che, sicuramente, vedere fallire un operatore luce e gas non è cosa da tutti i giorni e, quindi, non c’è ragione di essere in allerta. Ad ogni modo, però, in caso di fallimento NON resterai senza luce e gas proprio grazie all’Ultima Istanza. Ma vediamo in cosa consiste questo servizio e perché è utile conoscerlo nel dettaglio.
Contenuti:
Guida alla Fornitura di Ultima Istanza e alla procedura di default
Hai ricevuto una lettera nella quale ti comunicano l’inizio della fornitura del gas di ultima istanza? Hai qualche dubbio su ciò che ti aspetta in questo momento? Niente paura: ecco in cosa consiste questo passaggio e come gestirlo al meglio.
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Cos’è la Fornitura di Ultima Istanza (FUI)?
Se il tuo operatore luce e gas ha dichiarato fallimento, probabilmente ti è stato comunicata la possibilità di usufruire della Fornitura di Ultima Istanza (FUI).
La FUI è stato lanciata dall’Autorità con la Delibera n. 418/2014/R/Gas. L’obiettivo è quello di assicurare la continuità di fornitura del gas naturale per quegli utenti che rimangono senza fornitore, anche per un periodo temporaneo, per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
In quali casi si applica la FUI?
La FUI può essere applicata per:
- Forniture non disalimentabili che rimangono senza fornitore per qualunque causa
- Forniture disalimentabili relative a: clienti domestici; condomini con uso domestico e consumi non superiori a 200.000 Smc/anno; con usi diversi e consumi inferiori a 50.000 Smc/anno, che si trovino senza fornitore per cause indipendenti dalla loro volontà
ATTENZIONE > Secondo la legge, la FUI può essere attuata solamente in casi specifici e per specifiche categorie di clienti: sono esclusi dal servizio i grandi clienti, che hanno consumi elevati. Se la causa dell’interruzione del servizio è attribuibile al cliente (esempio, la morosità), non si parla di FUI ma di procedura di default.
Rimanere nella FUI è obbligatorio?
La risposta a questa domanda è: assolutamente no.
Una volta che viene attivata la procedura di ultima istanza, avrai tutto il diritto di cambiare fornitore e scegliere una tariffa più conveniente nel mercato libero.
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Quanto costa la Fornitura di Ultima Istanza?
Parlando di Fornitura di Ultima Istanza e costi, questi sono stati definiti dall’Autorità e cambiano in base al tempo.
Il prezzo del gas di base è quello definito per il mercato tutelato. Sicuramente nei primi sei 6 mesi l’utente può usufruire delle condizioni economiche del mercato tutelato. Una volta decorsi i sei mesi, le tariffe che entrano in vigore sono quelle del mercato tutelato aumentate in base ad un parametro β, offerto da quel fornitore in sede di gara per una determinata area (durante la procedura per l’aggiudicazione del servizio).
Chi attiva la FUI?
Il Servizio di Fornitura di Ultima Istanza viene attivato dal distributore locale competente in quella zona.
Il distributore è la società che si occupa della gestione dell’ultimo tratto della rete e del contatore. Il cliente sarà poi gestito dal fornitore di competenze in quella zona, che prenderà in carico l’utenza.
Fornitura di Ultima Istanza e Procedura di Default: cosa cambia?
Abbiamo detto che la FUI si attiva nel caso in cui il servizio del precedente fornitore viene interrotto per cause non imputabili al cliente. Che succede, invece, se il servizio cessa per ragioni attribuibili al cliente? Beh, in tal caso, possiamo introdurre la procedura di default e fare un po’ di chiarezza.
I due servizi sono diversi proprio per i motivi che determinano la loro attivazione:
- La FUI agisce nel caso di cessazioni amministrative della fornitura di gas per cause indipendenti dalla volontà dell’utente finale. Come abbiamo detto, si potrebbe trattare del fallimento del gestore oppure della mancata disponibilità di un nuovo contratto allo scadere del precedente, per qualunque altro motivo indipendente dal cliente;
- Il servizio di default, invece, si attiva nel momento in cui c’è una morosità in atto da parte del cliente. In questo caso il fornitore cessa anticipatamente il contratto per inadempienza contrattuale. Se si verifica una morosità, a seguito di una serie di solleciti e di comunicazione di messa in mora, il fornitore avvia la procedura per l’interruzione del gas al distributore. Se il fornitore non riesce a sospendere la fornitura, ad esempio perché il contatore è collocato all’interno della proprietà privata, il fornitore chiede la cessazione amministrativa. Il cliente quindi è comunque in condizione di prelevare gas dalla rete, senza averne però diritto. Il servizio di default ha una durata temporanea pari a sei mesi, oppure fino a che non si stipuli un nuovo contratto di fornitura di gas o si richieda la disattivazione dello stesso.
Cos’è la cessazione amministrativa?
Abbiamo menzionato la cessazione amministrativa nell’iter della procedura di default. Cos’è esattamente?
La cessazione amministrativa determina la chiusura del contratto di luce e gas, ovvero la sua cancellazione. Attivando questo processo, il fornitore comunica al distributore di staccare il contatore ed il cliente moroso smette di avere il gas o la corrente elettrica in casa.
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